Ottenimento contributo del CDA CATT FVG
Si informa infine che, ai sensi della legge 724/2017, articolo 1-, commi t25-I29 e successive modifiche e integrazioni le imprese beneficiarie di erogazioni relative ad aiuti di Stato e de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’articolo 52 della leg3e24 dicembre 2012, n.234 devono dichiararne l’esistenza nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenute alla redazione della stessa, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza. Si precisa che, a decorrere dall’1 gennaio 2020, l’inosservanza dell’obbligo di cui sopra comporta una sanzione pari all’1 per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro oltre all’adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione, in caso di inottemperanza, verrà richiesta la restituzione integrale del beneficio erogato. Al fine di evitare I’accumulo di informazioni non rilevanti l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi I25 e126 non sussiste ove l’importo delle sowenzioni, dei contributi, degli incarichi retribuiti e comunque dei vantaggi economici di
qualunque genere ricevuti dal soggetto beneficiario sia inferiore a 1O.0OO euro nel periodo considerato.

